la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il comma 3 dell'art. 18- bis della legge provinciale 20 agosto
1972, n.  15,  inserito  dall'art.  21  della  legge  provinciale  24
novembre   1980,  n.  34,  e  sostituito  dall'art.  27  della  legge
provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e' cosi' sostituito:
   "3. La riserva del 60% non si applica:
     a) se dopo la detrazione di 1000 metri cubi per  la  costruzione
della  propria  abitazione  stabile  da  parte di famiglie aventi nel
comune di residenza anagrafica o  il  posto  di  lavoro  stabile,  la
cubatura restante realizzabile nel lotto non supera 250 metri cubi;
     b)  se  la nuova cubatura e' destinata all'ampliamento razionale
di una esistente azienda produttiva o di prestazione di servizi;
     c) se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto  continuo
o  comparto  edificatorio  risulti  inferiore  al  30% della cubatura
esistente;
     d) per  l'ampliamento  della  propria  abitazione  nella  misura
massima di 250 metri cubi".