la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 18- bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito dall'art. 21 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e sostituito dall'art. 27 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e' cosi' sostituito: "3. La riserva del 60% non si applica: a) se dopo la detrazione di 1000 metri cubi per la costruzione della propria abitazione stabile da parte di famiglie aventi nel comune di residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile, la cubatura restante realizzabile nel lotto non supera 250 metri cubi; b) se la nuova cubatura e' destinata all'ampliamento razionale di una esistente azienda produttiva o di prestazione di servizi; c) se la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio risulti inferiore al 30% della cubatura esistente; d) per l'ampliamento della propria abitazione nella misura massima di 250 metri cubi".